1. L'esercizio delle attività professionali di estetista e di estetista bionaturale è subordinato al conseguimento di apposita abilitazione professionale previo svolgimento di un itinerario formativo, successivo
a) il primo percorso consiste nello svolgimento di un corso di qualificazione professionale secondo un modulo di base comune della durata di tre anni, al termine del quale, previo superamento di un apposito esame, lo studente consegue la qualifica di operatore professionale per le mansioni di estetista di base, valida ai fini dell'avviamento al lavoro, seguito dallo svolgimento di un corso di specializzazione secondo un modulo professionalizzante della durata di un anno, al termine del quale, previa certificazione di avvenuta frequenza, lo studente è ammesso a un esame teorico-pratico di idoneità il cui esito positivo comporta il rilascio di un diploma professionale di tecnico estetista, con valore abilitante all'esercizio dell'attività professionale di estetista, per lo svolgimento delle prestazioni e dei trattamenti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2;
b) il secondo percorso, al quale si accede dopo l'avvenuto rilascio del diploma professionale di tecnico estetista di cui alla lettera a) del presente comma, consiste nello svolgimento di un corso di specializzazione nell'ambito del sistema dell'istruzione tecnica superiore e dell'alta formazione professionale, secondo un modulo professionalizzante della durata di due anni, che si conclude con la certificazione di avvenuta frequenza e con l'ammissione a un esame teorico-pratico di idoneità il cui esito positivo comporta il rilascio di un diploma professionale di tecnico superiore estetista bionaturale, con valore abilitante all'esercizio dell'attività professionale di estetista bionaturale, comprensiva delle pratiche di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2.
2. Il percorso formativo è realizzato secondo criteri di alternanza fra periodi di